IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
           Modifiche all'art. 36 "Modalita' di iscrizione"
            della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8
 
   1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 36 della legge regionale  n.  8  del
1994 sono cosi' sostituiti:
   "1.  Il  cacciatore  che  ha titolo all'iscrizione all'ATC (Ambiti
territoriali di caccia) ai  sensi  dei  commi  2  e  3  dell'art.  35
presenta  la  relativa  domanda  al  Comitato  direttivo entro trenta
giorni dalla prima costituzione dello stesso, su  modulo  predisposto
dalla  regione.  A  partire  dalla  stagione  venatoria  1995/1996 il
termine di presentazione della domanda scade  il  15  marzo  di  ogni
anno.
   2.  Il  cacciatore  che  intenda richiedere l'iscrizione ad un ATC
diverso da quello di residenza verifica la disponibilita'  del  posto
presso  il  Comitato  direttivo  dell'ATC  prescelto  presentando  la
relativa domanda tra il trentunesimo e il  quarantacinquesimo  giorno
dalla  prima  costituzione  dello  stesso.  A  partire dalla stagione
venatoria 1995/1996 tale domanda va presentata entro il 31  marzo  di
ogni anno.
   3.  Il  Comitato  direttivo  dell'ATC  accoglie  le domande con le
priorita' previste al comma 4 dell'art. 35 nei  limiti  consentiti  e
nel  rispetto dell'ordine di presentazione e ne trasmette copia entro
il 30 aprile di  ogni  anno  alla  provincia  di  residenza.  Per  la
stagione  venatoria  1994/1995  tale data di trasmissione decorre dal
quarantaseiesimo  giorno  successivo  alla  prima  costituzione   del
Comitato  direttivo  dell'ATC medesimo. Il comune di residenza annota
l'ATC assegnato al cacciatore  e  l'opzione  della  forma  di  caccia
prescelta  di  cui  all'art.  34  sul  tesserino  regionale di caccia
all'atto del rilascio dello stesso.".