IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 36 "Modalita' di iscrizione" della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 36 della legge regionale n. 8 del 1994 sono cosi' sostituiti: "1. Il cacciatore che ha titolo all'iscrizione all'ATC (Ambiti territoriali di caccia) ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 35 presenta la relativa domanda al Comitato direttivo entro trenta giorni dalla prima costituzione dello stesso, su modulo predisposto dalla regione. A partire dalla stagione venatoria 1995/1996 il termine di presentazione della domanda scade il 15 marzo di ogni anno. 2. Il cacciatore che intenda richiedere l'iscrizione ad un ATC diverso da quello di residenza verifica la disponibilita' del posto presso il Comitato direttivo dell'ATC prescelto presentando la relativa domanda tra il trentunesimo e il quarantacinquesimo giorno dalla prima costituzione dello stesso. A partire dalla stagione venatoria 1995/1996 tale domanda va presentata entro il 31 marzo di ogni anno. 3. Il Comitato direttivo dell'ATC accoglie le domande con le priorita' previste al comma 4 dell'art. 35 nei limiti consentiti e nel rispetto dell'ordine di presentazione e ne trasmette copia entro il 30 aprile di ogni anno alla provincia di residenza. Per la stagione venatoria 1994/1995 tale data di trasmissione decorre dal quarantaseiesimo giorno successivo alla prima costituzione del Comitato direttivo dell'ATC medesimo. Il comune di residenza annota l'ATC assegnato al cacciatore e l'opzione della forma di caccia prescelta di cui all'art. 34 sul tesserino regionale di caccia all'atto del rilascio dello stesso.".